Le cessioni immobiliari alla luce della Finanziaria 2006

Il legislatore, con la Finanziaria 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266), ha apportato profonde modifiche (commi 496-497) alla disciplina fiscale applicabile alle cessioni immobiliari effettuate da persone fisiche.

Due i profili di maggiore importanza:
- la possibilità dell’applicazione di un’imposta sostitutiva, pari al 12,50%, per la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni immobiliari;
- la possibilità di avere come base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in casi di cessioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, il valore catastale al posto del corrispettivo pattuito.

È ovvio che lo scopo del legislatore sia quello di far emergere il prezzo effettivamente pattuito dalle parti nei trasferimenti immobiliari. Analizziamo le suddette previsioni legislative:

Plusvalenze da cessioni immobiliari.

In deroga alla disciplina di cui all’art. 67, comma 1, lett. b) del T.U.I.R., possibilità di applicazione, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al Notaio, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, pari al 12,50%, per le cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Cause di esclusione:
- immobili pervenuti per successione, donazione o per usucapione;
- immobili acquistati o costruiti da più di cinque anni;
- nel caso di appartamenti, immobili adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del tempo, tra l’acquisto o la costruzione e la vendita, dal cedente o dai suoi familiari.

Una deroga è prevista per le plusvalenze realizzate dalle cessioni...

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