IL VALORE PROBATORIO DEGLI STUDI DI SETTORE. PRESUNZIONI SEMPLICI O LEGALI? – Nota di commento ordinanza Corte di Cassazione 18 settembre 2019, n. 23252.

SOMMARIO: 1.Premessa – 2.Fattispecie - 3.La soluzione dei giudici di legittimità - 4.Conclusioni.

1. PREMESSA.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23252 del 18 settembre 2019 in commento, è tornata a disquisire in merito alla valenza probatoria degli studi di settore.
Secondo i giudici di legittimità, gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici, che possono assurgere a rango di presunzioni legali, qualora il contribuente venga regolarmente invitato al contraddittorio ed ometta di parteciparvi o si astenga da qualsivoglia attività di allegazione che dimostri l'inattendibilità di tali risultati.
Viene fatta salva, indubbiamente, la facoltà di contestare, anche in sede giudiziale, l'applicazione di tali parametri, dimostrando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale rispetto agli standard applicati.

2. FATTISPECIE.
Il giudizio trae origine dal ricorso proposto da una società, esercente attività di commercio di prodotti elettrici, con cui si contestava l'intero accertamento operato dall'Ufficio giacché fondato esclusivamente su studi di settore. Secondo la società, gli studi di settore, avendo valore di presunzioni semplici, avrebbero dovuto essere assistiti da ulteriori elementi probatori, caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso proposto dalla società, riconoscendo l'assenza di elementi probatori a supporto dell'accertamento effettuato dall'Ufficio.
Di contro, il giudice d'appello, riformava l'impugnata sentenza ritenendo che, in sede di contraddittorio, il contribuente non aveva fornito giustificazioni idonee a valutare diversamente i valori accertati dall'Ufficio.
Il contribuente, pertanto, impugnava la sentenza dinanzi la Corte di Cassazione, lamentando la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento in quanto fondato esclusivamente sul mero scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato sulla base delle risultanze degli studi di settore, senza ulteriore dimostrazione circa l'applicabilità in concreto dello standard prescelto o delle ragioni per le quali fossero state disattese le difese del contribuente.

3. LA SOLUZIONE DEI GIUDICI DI LEGITTIMITA'.

Con l'ordinanza in commento, i giudici di legittimità hanno confermato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, già espresso con le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 26635, 26636 26637 e 26638, del 2009.
Invero, secondo gli Ermellini, l'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, si sostanzia in un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
In tali casi, qualora il contribuente partecipi attivamente al contraddittorio, l'Ufficio è tenuto ad esplicitare, nell'avviso di accertamento, anche le motivazioni per le quali ha ritenuto di dover disattendere le difese ovvero le prove addotte dal contribuente.
Invece, qualora il contraddittorio venga regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi o non produca alcuna prova circa la coerenza del proprio reddito rispetto allo standard utilizzato, l'Ufficio non è tenuto ad offrire alcuna dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.
L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, in quanto al contribuente è riconosciuta, anche nella successiva fase contenziosa, la facoltà di fornire la prova contraria, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, in relazione alla presunzione su cui si fonda l'accertamento.
Nello stesso senso, Corte di cassazione ord. n. 27617/2018 e ord. n. 21754/2017.

4. CONCLUSIONI.
In conclusione gli Ermellini hanno ribadito l'importanza del contraddittorio endo procedimentale negli accertamenti fondati sugli studi di settore.
Invero, l'esito del contraddittorio con il contribuente rappresenta il discrimen che legittima o meno l'Ufficio ad utilizzare i risultati degli studi di settore al pari di presunzioni legali.
Infatti, solo qualora il contribuente resti inerte dinanzi all'invito al contraddittorio o non produca alcuna prova contraria, l'Ufficio è legittimato ad emettere avviso di accertamento sulla base del solo scostamento tra il reddito dichiarato e quello desumibile dagli studi di settore, senza corroborare l'attività accertativa con ulteriori elementi o motivazioni.
A proposito del ravvisabile scostamento, è d'uopo segnalare l'ordinanza depositata dalla Corte di Cassazione, subito dopo quella in commento (n. 23357 del 19/09/2019), con cui si stabilisce che l'Amministrazione finanziaria non è legittimata all'accertamento induttivo allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, dovendosi, invece, ravvisare una grave incongruenza.
Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, la Corte di Cassazione ha ribadito che è onere dell'Amministrazione finanziaria dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento, mentre spetta al contribuente provare e documentare la sussistenza di condizioni che giustificano l'inapplicabilità di tali risultati alla specifica realtà economica dell'azienda.
Per quanto invece concerne il valore da attribuire alle presunzioni che assistono tale tipologia di accertamento, sembrerebbe che queste assurgano da semplici a legali a seguito dell'omessa partecipazione attiva al contraddittorio pre dibattimentale del soggetto che riceve l'accertamento. Ciò, in una logica comunque garantista, non impedisce al contribuente di far valore le proprie difese nel contenzioso ma, le predette difese, devono essere sufficienti a vincere le presunzioni legali che hanno fondato l'accertamento.
Per completezza è d'uopo segnalare che la sentenza in commento si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente per non avere, lo stesso, illustrato le eventuali ragioni che avrebbero impedito un valido contraddittorio, né le ragioni sottese alla sua difesa.
Lecce, 04 marzo 2020
Avv. Maria Leo

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