Incentivo all'esodo

IL DECRETO BERSANI ABOLISCE IL TRATTAMENTO AGEVOLATO DELL’INCENTIVO ALL’ESODO (COMMA IV- BIS DELL’ART. 19 DEL TUIR)

Prima dell’entrata in vigore del D.L. 223/06, per le somme corrisposte a titolo di “incentivo all’esodo” a quei lavoratori che avessero superato l’età di 55 anni, se uomini, e di 50 anni, se donne, era prevista l’applicazione di una imposta con aliquota pari alla metà di quella applicata al TFR. Adesso, tale agevolazione fiscale non è più prevista .

Con l’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (il c.d. “Decreto Bersani”), è stato abrogato il comma IV- bis dell’articolo 19 del TUIR.

Il predetto comma, introdotto dall’art. 5, comma 1, lettera d), n. 2, del D. Lgs n. 314 del 2 settembre 1997, con effetto dal 1° gennaio 1998, si proponeva di creare un regime impositivo agevolato per quei lavoratori di aziende in crisi che avessero deciso di interrompere anzitempo il rapporto di lavoro.

Il presente articolo recepisce le disposizioni contenute, fino al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, nell’art. 17. Detto decreto ha così modificato la numerazione originaria.

Detto articolo prevedeva, infatti, che “Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni, se donne, e di 55 anni se uomini, di cui all’articolo 172, comma 1, lettera a)3, l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’articolo 17.”

Conseguentemente, il lavoratore che aderiva al c.d. “incentivo all’esodo” previsto dalla normativa, acquisiva un vantaggio di tipo fiscale, consistente nel vedersi tassata la somma di denaro che gli spettava a titolo, appunto, di incentivo all’esodo, con un’aliquota pari alla metà di quella applicata alla somma percepita a titolo di T.F.R.. Ad usufruire di questo vantaggio fiscale erano, però, come si evince dalla lettura dell’articolo, solo quei lavoratori che avessero compiuto, alla data del prepensionamento, l’età di cinquanta anni (se lavoratrici donne) o di cinquantacinque (se uomini)...

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