Accertamento CTP Lecce, sez. 4, sentenza n 873/04/09

Il ricorso al “redditometro” è legittimo ma è necessario verificare la situazione personale del contribuente prima di procedere ad accertamento fiscale.

La Commissione Tributaria provinciale di Lecce, sez. 4, sentenza n 873/04/09, depositata il 29/10/2009, ha annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con il quale l’Ente impositore chiedeva ad un contribuente il pagamento di IRPEF, e relativa sanzione per infedele dichiarazione, per importi rilevanti.

L’operato dell’Agenzia scaturiva dalla constatazione della, presunta, non congruità dei redditi dichiarati dal contribuente con il possesso di una autovettura, immatricolata nel 1994, e con l’acquisto di due fondi rustici.

L’Agenzia, applicando l’art 38, comma 4, D.P.R. 600/73 e il D.M. 10/09/1992 c.d. redditometro, aveva ricostruito il reddito del contribuente sulla base delle spese che questi aveva affrontato nel corso degli anni, c.d. accertamento sintetico.

Il ragionamento dell’Agenzia, supportato dalle norme sopra richiamate, è stato il seguente: in presenza di acquisiti non giustificati dalle dichiarazioni dei redditi si deve ritenere che il contribuente abbia occultato parte di quanto ha dichiarato, conseguentemente abbia omesso di dichiarare il maggior reddito ed evaso le relative imposte.

In definitiva il tutto si basa su una presunzione di evasione d’imposta del contribuente che spende più di quanto dichiara al Fisco.

È importante sottolineare che lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato dalla Agenzia delle Entrate, sulla base della spesa, deve essere superiore al 25% e deve realizzarsi per due anni consecutivi.

Evidentemente il legislatore ha richiesto che lo scostamento per un solo anno e in misura inferiore al 25% non possa giustificare la emanazione di un avviso di accertamento. Infatti, il contribuente può avere conseguito...

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